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Proroga iper ammortamenti: domanda e risposta


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Gli ammortamenti introdotti dalla Legge di stabilità 2017, recentemente estesi ai primi sei mesi del 2018 rappresentano un forte incentivo per gli imprenditori a investire nell'ammodernamento delle proprie aziende in chiave Industry 4.0. Comprendere però le modalità di utilizzo di tali incentivi e i requisiti per accedervi non sempre è facile, pertanto abbiamo provato a fare chiarezza attraverso sei risposte semplici ed esaustive alle domande più comuni sull'argomento. Innanzitutto, vanno ribaditi quelli che sono gli aspetti salienti di quanto previsto dalla legge.

Nello specifico, la Legge di stabilità 2017 ha introdotto una maggiorazione:

- pari al 150% del costo di acquisizione (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”;
- pari al 40% del costo di acquisizione (c.d. maggiorazione relativa ai beni immateriali) per gli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 da soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento.

In generale, le caratteristiche che devono avere i beni per usufruire dell’iper ammortamento sono tre:

- rientrare tra quelli presenti nell’allegato alla Legge di stabilità 2017;
- essere acquistati entro il 31.12.2017;
- soddisfare il requisito dell’interconnessione aziendale.

Evasa questa doverosa introduzione ecco in dettaglio le risposte ai sei quesiti fondamentali.

 

Come funziona l'Iper Ammortamento?

L’iper ammortamento si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. Pertanto, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:

- in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio) relativamente ai beni acquisiti in proprietà;
- in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal DM 31.12.1988 per i beni acquisiti in leasing.

Si ricorda che qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato nei periodi d’imposta successivi.

 
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Chi può beneficiare dell'Iper Ammortamento?

I beneficiari dell’iper ammortamento sono solo le imprese, pertanto come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, la maggiorazione del 150% non è applicabile agli esercenti arti professioni.

 
 
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Quali caratteristiche devono avere i beni per usufruire dell'iper ammortamento?

In generale, l’articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017 stabilisce una maggiorazione del “costo di acquisizione” del 150% di alcune tipologie di beni acquistate tra il 01.01.2017 ed il 31.12.2017. In particolare, i beni agevolabili sono elencati nell’allegato A  annesso alla legge di bilancio 2017  e sono raggruppabili in tre categorie:

1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Inoltre, oltre a quello temporale, è previsto un ulteriore requisito da rispettare per poter fruire della maggiorazione del 150%: quello della “interconnessione” del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 
 

Esiste un ambito temporale per usufruire dell'agevolazione?

In generale, l’iper ammortamento opera per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017. Tuttavia, la data è spostata al 30 giugno 2018 se entro il 31 dicembre 2017:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Solo al verificarsi di entrambe le condizioni risultano ammissibili all’iper ammortamento anche gli investimenti “effettuati” nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018. Dal momento di effettuazione degli investimenti deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio in quanto la maggiorazione potrà essere dedotta solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”.

 
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E' necessaria una perizia per usufruire dell'iper ammortamento?

Per la fruizione dell’iper ammortamento, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene:

-possieda caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B
annessi alla legge di bilancio 2017,
-è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Si precisa che il possesso di tali requisiti deve essere attestato:

BENI DAL COSTO UNITARIO DI ACQUISIZIONE SUPERIORE A 500.000 EURO
- da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che devono dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia, iscritti nei rispettivi albi professionali,
- da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato

BENI DAL COSTO UNITARIO DI ACQUISIZIONE INFERIORE O UGUALE A  500.000 EURO
- da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, che può essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui sopra.

 
 

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Esiste una maggiorazione per i beni immateriali?

L’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2017 stabilisce che per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento e che, entro il 31 dicembre 2017 effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%. Pertanto, i beni rientranti nell’allegato B possono beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato. Si precisa che i beni agevolabili, elencati nell’allegato B annesso alla legge 232/2016, sono i “Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»”.