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Guida ai prodotti


 

Cosa cambia con il nuovo Regolamento UE 1169/2011

Lo sapevi che dal 13 dicembre 2014 è operativo il Regolamento UE 1169/2011 che ha in parte riordinato la normativa europea nell'ambito dell'etichettatura degli alimenti? Per essere precisi, ha normato le informazioni ritenute obbligatorie destinate al consumatore riguardo a tutti gli alimenti, da quelli freschi a quelli imballati a quelli serviti in mense e ristoranti, introducendo anche alcune novità.

Vediamo in breve quelle principali:

1) Informazioni chiare e leggibili
Le informazioni obbligatorie che devono apparire in etichetta e/o sugli imballaggi non devono solo essere chiare, stampate in modo leggibile, non nascoste, eccetera, ma devono essere stampate utilizzando un carattere di grandezza predefinita, di altezza non inferiore a 1,2 mm (per contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, altrimenti è previsto un carattere più piccolo).

 


2) Lista ingredienti: origine degli olii e grassi vegetali
Nulla cambia rispetto al fatto che gli ingredienti vanno elencati con il loro norme specifico e solo in alcuni casi con un nome generico (olii animali, grassi animali, farine, amido/fecola, pesce, formaggio, pangrattato, spezie, etc.).

La novità è invece l'obbligo, riguardo agli olii e ai grassi di origine vegetale, di specificarne l'origine utilizzando in più, se del caso, la dicitura “in proporzione variabile”. Obbligatoria anche l'indicazione, per i grassi e gli olii idrogenati, della dicitura “totalmente o parzialmente idrogenato”.

Per fare degli esempi:
Non più solo “olii/grassi vegetali” ma “olio/grasso vegetale di ...palma e/o girasole e/o oliva e/o cocco, soia, etc.” Si ricorda che per un certo periodo saranno presenti sul mercato prodotti etichettati con le vecchie regole perché questi, per precisa previsione del Regolamento, possono rimanervi fino ad esaurimento delle scorte.


3) Informazioni sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e/o intolleranze 
In termini generali la nuova normativa europea precisa che le informazioni sugli alimenti debbano riguardare tra le altre cose la protezione della salute e l'uso sicuro dell'alimento stesso, in modo che i consumatori siano messi in grado di compiere scelte consapevoli e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto di loro personali considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, etiche.

Con questa premessa viene ribadito (già la normativa europea, recepita in Italia, lo prevedeva) che nelle etichette devono essere presenti informazioni sulla presenza di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che possa provocare intolleranze usato nella fabbricazione o preparazione di prodotti e/o alimenti, ancora presente nel prodotto finito anche se in forma alterata.

Si tratta di cereali contenenti glutine (grano, farro, segale, orzo, avena e derivati), crostacei, uova , pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, etc.), sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi. 

 


Tutte queste sostanze devono essere elencate utilizzando un tipo di carattere distinto dagli altri ingredienti, per dimensione, stile o colore. L'introduzione di questa norma ha portato alla creazione di sistemi software in grado di gestire in modo autonomo (in base a database pre-compilati) la produzione di etichette contenenti la sottolineatura o l'evidenziatura dei prodotti a rischio allergia o intolleranza. Label4Me insieme al produttore mondiale di software per la stampa ed etichettatura NiceLabel ha creato una soluzione software evoluta, semplice da utilizzare, che abbiamo installato in aziende di ogni tipologia e grandezza: dal produttore alimentare internazionale al panettiere di quartiere. Il software è scalabile e di adatta al tipo di produzione e di richieste (scelte di stampa) del cliente. 

 
software gestione automatica per creazione di etichette alimentari a norma di legge ue 1169/2011
Software creato appositamente per gestire in modo automatico la creazione di "etichette alimentari" a norma di legge
 

La grossa novità in realtà è che tale obbligo riguarda anche tutti i casi di vendita di prodotti sfusi e somministrazione degli stessi presso mense, scuole, ristoranti, ospedali, e comunque presso strutture destinate al pubblico (banchi di vendita fissi e mobili, veicoli attrezzati, etc.). In questi casi ovviamente il mezzo di informazione può essere quello più adatto, diverso dalla classica etichetta, come un cartello, un menù o allegato, purché di chiara e facile consultazione.


4) Dichiarazione nutrizionale
Riguarda il valore energetico dell'alimento (calorie) e la quantità di nutrienti presenti da indicare in grammi rispetto a 100 grammi o millilitri di prodotto (proteine, carboidrati, zuccheri, grassi e acidi grassi, sale). La presenza di queste informazioni non è una novità e nulla cambia nemmeno rispetto al fatto che sono obbligatorie solo quando l'etichetta di un alimento o la sua pubblicità affermano o suggeriscono che lo stesso ha proprietà nutrizionali benefiche, tipo “povero di grassi”, “senza zuccheri aggiunti”, “ricco di fibre”, etc. Sono invece sempre facoltative le informazioni sui componenti (amido, polioli, acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi) nonchè sulle fibre, le vitamine e sali minerali.

L'adozione obbligatoria delle informazioni nutrizionali scatterà 13/12/2016. Fino ad allora, comunque, che vengano fornite perché obbligatorie (nei casi suddetti) o per scelta del produttore, la loro esposizione deve essere chiara, in uno stesso campo visivo, e se possibile secondo la tabella tipo prevista dal Regolamento:

energia
kJ/kcal
grassi
g
di cui:
 
— acidi grassi saturi
g
— acidi grassi monoinsaturi
g
— acidi grassi polinsaturi
g
carboidrati
g
di cui:
 
— acidi grassi monoinsaturi
g
— acidi grassi polinsaturi
g
carboidrati
g
di cui:
 
— zuccheri
g
— polioli
g
— amido
g
fibre
g
proteine
g
sale
g
vitamine e sali minerali
g
quantificazione a seconda del tipo
g
fibre
g
proteine
g
proteine
g
sale
g
vitamine e sali minerali
g
quantificazione a seconda del tipo
 
 

Rimangono invariate le condizioni d'uso delle “indicazioni nutrizionali” che possono essere affiancate alla dichiarazione nutrizionale. Si tratta delle espressioni “a basso contenuto calorico”, “senza calorie”, “senza grassi”, “senza zuccheri”, etc. Queste espressioni sono utilizzabili solo in determinati casi (presenza della sostanza in determinate quantità) stabilite dal Regolamento (CE) 1924/2006 che rimane vigente pur se in parte modificato.

5) Indicazione del luogo di origine
Anche riguardo all'obbligo di indicazione luogo di origine (Paese di provenienza) degli alimenti poco o nulla per ora cambia. Viene confermato che esso sussiste solo nei casi in cui l'omissione dell'indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese di origine o luogo di provenienza reali, in particolare se le informazioni nel loro insieme potrebbe altrimenti far penare che l'alimento abbia un differente Paese o luogo di origine.

La novità è che per effetto del nuovo regolamento (o per meglio dire di quello di esecuzione, il Regolamento 1337/2013) dall'Aprile 2015 l'obbligo scatterà per alcune carni, quali la suina, l'ovina, la caprina e quella dei volatili (pollame). Per altri prodotti alimentari (come il latte, altri tipi di carne e altri alimenti non trasformati) si dovrà attendere l'esito di studi ed approfondimenti in corso presso il Parlamento europeo.

A titolo informativo si ricorda che l'obbligo già c'è, per effetto di Regolamenti specifici, per l'ortofrutta fresca, il miele, le carni bovine, il pesce, le uova e l'olio extravergine di oliva.

6) Indicazione della data di congelamento
In caso di prodotto congelato va indicata in etichetta la data di congelamento, tramite la dicitura “Congelato il....”, seguita dalla data o dall'indicazione del punto della confezione in cui essa si trova. La data comprende, nell'ordine e in forma chiara, giorno, mese e anno.

7) In caso di vendita a distanza
Viene preso in specifica considerazione il caso di vendita a distanza (via internet, per telefono, etc.) di alimenti o prodotti alimentari, con la precisazione dell'obbligo per il venditore di fornire le informazioni obbligatorie prima della conclusione dell'acquisto o tramite pubblicazione sul supporto di vendita a distanza (sito) o tramite trasmissione con mezzi adeguati e senza costi supplementari.

Fa eccezione l'informazione sul termine minimo di conservazione (o scadenza), che comunque deve essere fornita al momento della consegna del prodotto.

 

 

N.B. Le sostanze che possono dare allergie o intolleranza

La normativa italiana già prevede che devono figurare in etichetta tutti gli allergeni alimentari (crostacei, le uova, il pesce, la soia, i cereali contenenti glutine, etc.) e le sostanze da essi derivate, che devono apparire col nome dell'ingrediente da cui derivano.

La nuova normativa europea in vigore da Dicembre 2014 precisa che la denominazione della sostanza o del prodotto che possono provocare allergie o intolleranze deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per dimensioni, stile o colore di sfondo. L'informazione deve esserci anche se non c'e' un elenco ingredienti (o se non è obbligatorio) con la parola «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto.

Vi rientrano:
- Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, con alcune esclusioni (sciroppi di glucosio, etc.);
- Crostacei e prodotti a base di crostacei.
- Uova e prodotti a base di uova.
- Pesce e prodotti a base di pesce, con alcune esclusioni (gelatine, colla di pesce);
- Arachidi e prodotti a base di arachidi.
- Soia e prodotti a base di soia, con alcune esclusioni (olio, grasso, etc.)
- Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), con alcune esclusioni (siero di latte, lattiolo)
- Frutta a guscio (ovvero mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland) e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.
- Sedano e prodotti a base di sedano.
- Senape e prodotti a base di senape.
- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
- Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
- Lupini e prodotti a base di lupini.
- Molluschi e prodotti a base di molluschi.

 
 

 
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